Art. 618. Provincia di Trento 1. Ai sensi degli articoli 1 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988 n. 405, la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. 2. Ai sensi degli articoli 11 e 12 del decreto citato nel comma 1, in materia di amministrazione scolastica nella provincia di Trento trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6. 3. Il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a dirigente o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia. 4. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia puo' attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria competenza. 5. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo, il sovrintendente esercita altresi' le attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. 6. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 4 avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministro della pubblica istruzione. 7. Il sovrintendente scolastico esercita inoltre le attribuzioni previste dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
Note all'art. 618: - Si riportano gli articoli 1, 10, 11 e 12 del D.P.R. n. 405/1988: "Art. 1. - 1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale ed artistica), esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Trento, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente decreto. 2. Resta ferma la competenza dello Stato in materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante - ispettivo, direttivo e docente - di ruolo e non di ruolo di cui all'art. 2, comma 1.". "Art. 10. - 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, la provincia di Trento esercita le attribuzioni demandate ad organi centrali e periferici dello Stato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo art. 1. 2. In relazione alle competenze ad essa attribuite dallo statuto, si intendono riferite alla provincia le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 aventi riguardo alle regioni. 3. In caso di modificazione con legge provinciale della disciplina contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la provincia deve rispettare i principi in essa stabiliti. Resta ferma la competenza primaria della provincia in materia di scuola materna. 4. Il consiglio scolastico provinciale di Trento, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole, sui programmi ed orari di insegnamento, sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.". "Art. 11. - 1. Per la provincia di Trento il Ministro della pubblica istruzione nomina, su proposta della giunta provinciale di Trento, un sovrintendente scolastico, scelto tra i dirigenti dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dell'amministrazione scolastica periferica con qualifica non inferiore a dirigente superiore, tra il personale della carriera direttiva dell'amministrazione provinciale con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata e tra il personale docente universitario di ruolo, il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo, fornito di laurea, in servizio nelle scuole della provincia. 2. La nomina ha durata quinquennale ed e' rinnovabile. 3. Per il personale di cui al comma 1, la nomina e' disposta previo collocamento fuori ruolo, anche se non previsto dalle disposizioni che regolano il rispettivo stato giuridico, con le modalita' indicate dalle disposizioni vigenti nei singoli ordinamenti.". "Art. 12. - 1. Il sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni in materia di istruzione elementare e secondaria di cui all'art. 1, che le vigenti disposizioni conferiscono ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. La provincia puo' attribuire al sovrintendente scolastico funzioni rientranti in altre materie di propria competenza. 2. Nei confronti del personale statale di ruolo e non di ruolo di cui all'art. 2, comma 1, il sovrintendente esercita altresi' le attribuzioni che sono deferite dalle leggi dello Stato ai provveditori agli studi ed ai sovrintendenti scolastici regionali. 3. I ricorsi proposti dal personale statale di cui al comma 2 avverso provvedimenti non definitivi adottati dal sovrintendente sono decisi dal Ministro della pubblica istruzione in conformita' alle disposizioni vigenti. 4. La provincia puo' attribuire al sovrintendente scolastico, per il periodo di durata dell'incarico, una indennita' di funzione non pensionabile.". - Si riporta l'art. 2 del D.Lgs. n. 592/1993: "Art. 2 (Scuola). - 1. Quanto alle localita' ladine, nella scuola dell'obbligo la lingua e la cultura ladina costituiscono materia d'insegnamento obbligatorio da disciplinare secondo il disposto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405. Nelle scuole secondarie superiori i competenti organi autorizzano l'istituzione di corsi integrativi di lingua ladina e cultura ladina, su richiesta di un adeguato numero di studenti o dei rispettivi genitori. Nelle scuole di ogni ordine e grado la lingua ladina puo' altresi' essere usata come strumento di insegnamento, anche ai fini della conoscenza e dello sviluppo della cultura ladina, secondo modalita' stabilite dai competenti organi scolastici. 2. Nell'ambito delle procedure per i trasferimenti, le utilizzazioni, i passaggi di cattedra e di ruolo, previste dalle vigenti normative, il personale direttivo e docente in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia, che dimostri la conoscenza della lingua e della cultura ladina innanzi ad una commissione, nominata dal sovrintendente scolastico, sentito l'istituto culturale ladino, della quale fa parte almeno un insegnante di lingua ladina in servizio nelle scuole statali delle localita' ladine della provincia, e' assegnato, a domanda, con precedenza assoluta nelle scuole delle localita' ladine. 3. Ai vincitori dei concorsi per esami e titoli o per soli titoli a posti di personale docente e di quelli a posti di personale direttivo, che dimostrino la conoscenza della lingua e cultura ladina con le modalita' di cui al comma 2, e' riconosciuta precedenza assoluta per l'assegnazione di posti a cattedre vacanti e disponibili presso le scuole ubicate nelle localita' ladine. 4. In sede di prima applicazione del presente decreto, nei concorsi per esami e titoli o per soli titoli a posti di personale docente, e in quelli a posti di personale direttivo, in deroga a quanto disposto dal comma 3, ai candidati inclusi nelle graduatorie ancora valide dei predetti concorsi, e in quelle da compilare nei due primi concorsi da bandire per la copertura dei predetti posti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalita' di cui al comma 2, sono riservati i posti vacanti e disponibili presso le scuole ubicate nelle localita' ladine. 5. Nelle assunzioni temporanee, ivi comprese le supplenze annuali, del personale docente non di ruolo delle scuole di ogni ordine e grado delle localita' ladine, hanno diritto alla nomina, con precedenza assoluta, gli aspiranti, in possesso dei prescritti requisiti, utilmente inclusi nelle graduatorie, che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalita' di cui al comma 2. 6. Per il periodo di validita' della vigente graduatoria e delle due graduatorie successive a posti da assegnare a personale non di ruolo in provincia di Trento, in deroga a quanto disposto dal comma 5, nelle assunzioni temporanee, ivi comprese le supplenze annuali, di personale docente non di ruolo presso le scuole ubicate nelle localita' ladine, gli incarichi disponibili sono riservati agli aspiranti in possesso dei prescritti requisiti che dimostrino la conoscenza della lingua e della cultura ladina con le modalita' di cui al comma 2. 7. Nella disciplina della formazione professionale la legge provinciale puo' recepire i principi stabiliti dal presente articolo. 8. E' abrogato l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.".