(Codice della navigazione-art. 1056)
                             Art. 1056. 
       (Oggetto dell'espropriazione e delle misure cautelari). 
 
  Salve le  eccezioni  contemplate  nell'articolo  seguente,  possono
formare oggetto di espropriazione forzata e di misure  cautelari  gli
aeromobili, le loro quote, le parti separabili e le pertinenze. 
 
  Se oggetto di espropriazione forzata e  di  misure  cautelari  sono
quote di comproprieta' dell'aeromobile, il pretore  puo',  sentiti  i
comproprietari  non  debitori,  autorizzare  il  pignoramento  o   il
sequestro   dell'intero   aeromobile,   quando   il   debitore    sia
comproprietario per piu' della meta' del valore  dell'aeromobile;  in
tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non  debitori  sulle
quote  ad  essi  appartenenti  e'   convertito   nel   diritto   alla
corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione  ed  e'  esente  da
ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.