Art. 1056.
(Oggetto dell'espropriazione e delle misure cautelari).
Salve le eccezioni contemplate nell'articolo seguente, possono
formare oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari gli
aeromobili, le loro quote, le parti separabili e le pertinenze.
Se oggetto di espropriazione forzata e di misure cautelari sono
quote di comproprieta' dell'aeromobile, il pretore puo', sentiti i
comproprietari non debitori, autorizzare il pignoramento o il
sequestro dell'intero aeromobile, quando il debitore sia
comproprietario per piu' della meta' del valore dell'aeromobile; in
tal caso, il diritto spettante ai comproprietari non debitori sulle
quote ad essi appartenenti e' convertito nel diritto alla
corrispondente parte del prezzo di aggiudicazione ed e' esente da
ogni concorso alle spese delle procedure esecutive e cautelari.