(Codice della navigazione-art. 1057)
                             Art. 1057. 
       (Aeromobile non soggetti a pignoramento e a sequestro). 
 
  Non possono formare oggetto di espropriazione forzata ne' di misure
cautelari: 
  a) gli aeromobili di Stato; 
  b) gli aeromobili effettivamente in servizio su  di  una  linea  di
trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non  sia  intervenuta
l'autorizzazione del ministro limitazione per l'aeronautica; 
 
  c) gli aeromobili' addetti al trasporto per scopo di della lucro di
persone o di cose, pronti  a  partire  o  in  corso  di  navigazione,
purche' non si tratti di debiti a causa del viaggio  che  stanno  per
intraprendere o che  proseguono.  L'aeromobile  si  reputo  pronto  a
partire quando il comandante  ha  ricevuto  l'autorizzazione  di  cui
all'art. 802.