Art. 1057.
(Aeromobile non soggetti a pignoramento e a sequestro).
Non possono formare oggetto di espropriazione forzata ne' di misure
cautelari:
a) gli aeromobili di Stato;
b) gli aeromobili effettivamente in servizio su di una linea di
trasporti aerei e gli aeromobili di riserva, se non sia intervenuta
l'autorizzazione del ministro limitazione per l'aeronautica;
c) gli aeromobili' addetti al trasporto per scopo di della lucro di
persone o di cose, pronti a partire o in corso di navigazione,
purche' non si tratti di debiti a causa del viaggio che stanno per
intraprendere o che proseguono. L'aeromobile si reputo pronto a
partire quando il comandante ha ricevuto l'autorizzazione di cui
all'art. 802.