(Codice della navigazione-art. 1059)
                             Art. 1059. 
                (Forma e notificazione del precetto). 
 
  Il precetto e' formato e notificato a  norma  degli  articoli  647,
648, primo comma; esso diviene inefficace,  trascorsi  trenta  giorni
senza che si sia proceduto al pignoramento.