Art. 258. 
 
  Le vie ed i cantieri sotterranei  accessibili  agli  operai  devono
essere provvisti di  aria  in  quantita'  tale  che  la  respirazione
avvenga senza disturbo, che le condizioni ambientali di lavoro  siano
soddisfacenti e che la vita e la  salute  dei  lavoratori  non  siano
messe  in  pericolo  da'  polveri  dannose  e  di  accumuli  di   gas
infiammabili, tossici o altrimenti nocivi. 
  Salvo i luoghi per i quali e' ammessa l'areazione per diffusione  a
termine dell'art. 275 le vie  ed  i  cantieri  non  ventilati  devono
essere resi inaccessibili agli operai mediante sbarramenti fissi.