Art. 258. Le vie ed i cantieri sotterranei accessibili agli operai devono essere provvisti di aria in quantita' tale che la respirazione avvenga senza disturbo, che le condizioni ambientali di lavoro siano soddisfacenti e che la vita e la salute dei lavoratori non siano messe in pericolo da' polveri dannose e di accumuli di gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi. Salvo i luoghi per i quali e' ammessa l'areazione per diffusione a termine dell'art. 275 le vie ed i cantieri non ventilati devono essere resi inaccessibili agli operai mediante sbarramenti fissi.