Art. 623. Organi collegiali operanti nell'amministrazione centrale 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 612, nell'Amministrazione centrale operano i seguenti organi collegiali: a) il Consiglio di amministrazione, secondo le disposizioni previste dall'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni; b) il Consiglio nazionale della pubblica istruzione di cui all'articolo 23; c) la Consulta presso il centro studi per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 90; d) la Commissione centrale per i ricorsi in materia di supplenze di insegnamento nei conservatori di musica e nelle accademie di cui all'articolo 272; e) il Comitato tecnico scientifico per la formulazione di proposte in materia di interventi a favore di alunni in particolari condizioni di disagio, di cui all'articolo 326; f) la Commissione per i pareri in materia di insegnamenti a titolo privato nelle accademie di belle arti, di cui all'articolo 211, comma 1; g) la Commissione per i pareri in materia di conferimento di diplomi ai benemeriti della scuola, della cultura o dell'arte, di cui all'articolo 6 della legge 16 novembre 1950, n. 1093; h) la Commissione per i ricorsi in materia di supplenze per l'insegnamento di specifiche discipline negli istituti d'arte e nei licei artistici di cui all'articolo 524.
Note all'art. 623: - Si riporta l'art. 146 del D.P.R. n. 3/1957: "Art. 146 (Composizione e competenze). - Presso ciascun Ministero, Alto Commissariato od altra amministrazione centrale e' costituito un consiglio d'amministrazione, presieduto dal Ministro o da un alto commissario o, per delega, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica piu' elevata. Il consiglio e' composto: a) dai direttori generali e dagli impiegati con qualifica superiore, che hanno l'effettiva direzione di un servizio centrale; b) dagli ispettori generali preposti a servizi centrali dell'amministrazione organicamente dipendenti dal Ministro; c) dal presidente del Consiglio superiore eventualmente esistente presso l'amministrazione; d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a) b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. I rappresentanti predetti sono eletti direttamente da tutto il personale secondo un regolamento che sara' emanato sentite le organizzazioni sindacali di lavoratori. Con la stessa procedura e contestualmente vengono eletti i supplenti. Il supplente sostituisce il rappresentante titolare in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo. I membri di cui alle lettere a) e b), nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza dei relativi posti, sono sostituiti da coloro che secondo i rispettivi ordinamenti ne fanno le veci. Qualora gli stessi membri siano in numero inferiore ad otto, il consiglio di amministrazione e' integrato con gli impiegati delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, aventi maggiore anzianita' di qualifica. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato dell'ufficio del personale con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale ed esprime il proprio avviso sul coordinamento dell'attivita' dei vari uffici, sulle misure idonee ad evitare interferenze o duplicazioni e ad ottenere l'efficacia, la tempestivita' e la semplificazione dell'azione amministrativa nonche' su tutte le altre questioni sulle quali il Ministro ritenga di sentirlo. Quando il consiglio si e' pronunciato, il suo parere e' unito alle proposte dei capi degli uffici negli affari per i quali occorre la decisione del Ministro. Nelle amministrazioni civili il consiglio viene altresi' sentito, con la partecipazione del direttore della ragioneria centrale competente, sulle proposte annuali relative allo stato di previsione della spesa. Per gli impiegati con qualifica non inferiore a direttore generale le attribuzioni del consiglio di amministrazione sono esercitate dal Consiglio dei Ministri. Qualora la situazione dei ruoli dei personali dipendenti non consenta la costituzione del consiglio di amministrazione secondo le norme del primo comma, questo e' composto dagli otto impiegati, delle carriere direttive di qualifica piu' elevata, comunque in servizio presso l'amministrazione interessata, aventi maggiore anzianita' di qualifica e dai rappresentanti del personale di cui alla lettera d) del primo comma. La composizione dei consigli di amministrazione delle amministrazioni autonome, della Ragioneria generale dello Stato, del Commissariato per il turismo e dei servizi dello spettacolo delle informazioni e della proprieta' intellettuale e' regolata dai rispettivi ordinamenti, salvo quanto previsto alla lettera d) del primo comma. Il consiglio di amministrazione dell'amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed internazionali e' presieduto dal presidente dell'amministrazione medesima ed e' costituito con le modalita' di cui all'ottavo comma. Ai consigli di amministrazione previsti nei commi nono e decimo, sono conferite in aggiunta alle attribuzioni stabilite dagli ordinamenti particolari anche quelle di cui ai commi 4 e 6. In aggiunta ai membri previsti dal primo comma, del consiglio di amministrazione del Ministero dei lavori pubblici fanno parte i tre presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici piu' anziani nella qualifica. Il consiglio di amministrazione esercita le attribuzioni stabilite dalla legge in materia di personale anche per quanto riguarda quello ausiliario e quello operaio". - Si riporta l'art. 6 della legge n. 1093/1950: "Art. 6. - Il Ministro per la pubblica istruzione fara' le proposte, di cui all'articolo precedente, su parere di una commissione da lui nominata e presieduta, e costituita: a) dai direttori generali del Ministero della pubblica istruzione; b) da un membro di ciascuna delle tre sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione; da un membro del Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e da uno del Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, tutti designati dai rispettivi consigli; c) da un rappresentante rispettivamente dell'Accademia dei lincei, dell'Accademia di San Luca e dell'Accademia di Santa Cecilia; d) da due membri scelti dal Ministro per la pubblica istruzione tra coloro che sono gia' insigniti del diploma di benemerenza di cui all'art. 1. La commissione dara' parere anche sulle segnalazioni che fossero fatte per iniziativa di membri della commissione stessa. In caso di assenza o di impedimento del Ministro, la commissione sara' presieduta dal Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. I membri della commissione durano in carica due anni e possono essere confermati".