Art. 624. 
     Organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto   dagli   articoli   575   e   seguenti
nell'amministrazioneperiferica operano i seguenti organi collegiali: 
 A - presso gli uffici scolastici regionali: 
  1 - la Commissione sindacale di cui all'articolo 597; 
  2 - per i problemi riguardanti il funzionamento  delle  scuole  con
lingua d'insegnamento  slovena  il  sovrintendente  scolastico  della
regione Friuli-Venezia Giulia e' assistito da una commissione da  lui
nominata e composta: 
    a) dai provveditori agli studi di Trieste e Gorizia  o  dai  loro
rispettivi delegati; 
    b) da due presidi, di cui  uno  di  scuola  media,  un  direttore
didattico e tre docenti, di cui  uno  della  scuola  elementare,  uno
della scuola media e  uno  degli  istituti  e  scuole  di  istruzione
secondaria superiore di lingua slovena preposti dal personale docente
e direttivo delle rispettive scuole; 
    c) da cinque cittadini italiani di lingua slovena, dei quali  tre
designati dal consiglio provinciale di Trieste e  due  da  quello  di
Gorizia, con voto limitato. La Commissione e' altresi' competente  in
materia di formazione degli elenchi del personale direttivo e docente
da nominare  nelle  commissioni  giudicatrici  dei  concorsi  per  il
reclutamento  del  personale  docente  delle  scuole  con  lingua  di
insegnamento slovena ai sensi dell'articolo 426. 
 B - Presso i provveditorati agli studi: 
   1) il Consiglio scolastico provinciale di cui all'articolo 20; 
   2) il  Consiglio  di  amministrazione  provinciale  del  personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, di cui all'articolo 549; 
   3) la Commissione di disciplina provinciale del predetto personale
di cui all'articolo 577; 
   4)  la  Commissione  delle  graduatorie  per  gli   incarichi   di
presidenza di cui all'articolo 477, comma 2; 
   5) le Commissioni  per  i  ricorsi  in  materia  di  supplenze  di
insegnamento di cui all'articolo 525; 
   6) la Commissione per  i  ricorsi  in  materia  di  supplenze  del
personale amministrativo tecnico e ausiliario,  di  cui  all'articolo
586; 
   7) la Commissione sindacale di cui all'articolo 597; 
   8) la Commissione per il parere in  materia  di  conti  consuntivi
delle scuole di cui all'articolo 28.