(Codice della navigazione-art. 1060)
                             Art. 1060. 
                     (Giudice dell'esecuzione). 
 
  L'espropriazione e' diretta da un giudice. 
 
  Nei procedimenti avanti le preture, delle quali  fanno  parte  piu'
magistrati, la  nomina  del  giudice  dell'esecuzione  e'  fatta  dal
pretore dirigente, su presentazione,  a  cura  del  cancelliere,  del
fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 1064, entro due  giorni
da che e' stato formato.