Art. 1060.
(Giudice dell'esecuzione).
L'espropriazione e' diretta da un giudice.
Nei procedimenti avanti le preture, delle quali fanno parte piu'
magistrati, la nomina del giudice dell'esecuzione e' fatta dal
pretore dirigente, su presentazione, a cura del cancelliere, del
fascicolo di cui al terzo comma dell'articolo 1064, entro due giorni
da che e' stato formato.