Art. 1061.
(Forma del pignoramento di aeromobile).
Il pignoramento e' formato ed eseguito a norma del primo e secondo
comma dell'articolo 650.
Non appena eseguita la notificazione o ritirata la ricevuta
regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica, il
creditore invia copia autentica dell'atto all'ufficio di iscrizione
dell'aeromobile, il quale provvede alla trascrizione nel registro di
iscrizione e all'annotazione sul certificato di immatricolazione, per
gli aeromobili che ne sono provvisti. Se l'aeromobile e' in
costruzione la trascrizione del pignoramento si esegue nel registro
degli aeromobili in costruzione.
Il detto ufficio e' tenuto a consegnare al creditore un certificato
dal quale risulti l'espletamento delle formalita' indicate nel
precedente comma.