(Codice della navigazione-art. 1061)
                             Art. 1061. 
               (Forma del pignoramento di aeromobile). 
 
  Il pignoramento e' formato ed eseguito a norma del primo e  secondo
comma dell'articolo 650. 
 
  Non  appena  eseguita  la  notificazione  o  ritirata  la  ricevuta
regolamentare della comunicazione telegrafica o radiotelegrafica,  il
creditore invia copia autentica dell'atto all'ufficio  di  iscrizione
dell'aeromobile, il quale provvede alla trascrizione nel registro  di
iscrizione e all'annotazione sul certificato di immatricolazione, per
gli  aeromobili  che  ne  sono  provvisti.  Se  l'aeromobile  e'   in
costruzione la trascrizione del pignoramento si esegue  nel  registro
degli aeromobili in costruzione. 
 
  Il detto ufficio e' tenuto a consegnare al creditore un certificato
dal  quale  risulti  l'espletamento  delle  formalita'  indicate  nel
precedente comma.