Art. 1063.
(Amministrazione dell'aeromobile pignorato).
Il capo dell'ufficio giudiziario, competente ai sensi dell'articolo
1055, su istanza di chi vi ha interesse e sentiti i creditori
ipotecari, puo' disporre che l'aeromobile pignorato per intero o per
quote intraprenda uno o piu' viaggi, prescrivendo con ordinanza le
garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni
caso che sia stipulata un'adeguata assicurazione.
Per quanto concerne l'amministrazione dell'aeromobile pignorato, si
applicano le disposizioni dell'articolo 652, secondo a quinto comma.