(Codice della navigazione-art. 1063)
                             Art. 1063. 
            (Amministrazione dell'aeromobile pignorato). 
 
  Il capo dell'ufficio giudiziario, competente ai sensi dell'articolo
1055, su istanza di  chi  vi  ha  interesse  e  sentiti  i  creditori
ipotecari, puo' disporre che l'aeromobile pignorato per intero o  per
quote intraprenda uno o piu' viaggi, prescrivendo  con  ordinanza  le
garanzie e le altre cautele che crede opportune, e disponendo in ogni
caso che sia stipulata un'adeguata assicurazione. 
 
  Per quanto concerne l'amministrazione dell'aeromobile pignorato, si
applicano le disposizioni dell'articolo 652, secondo a quinto comma.