Art. 1064.
(Domanda di vendita).
Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il
creditore pignorante o uno dei creditori muniti di titolo esecutivo
puo' chiedere la vendita dell'aeromobile o della quota di esso con
ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 1055.
Il ricorso e' notificato al proprietario debitore, ai creditori
ipotecari, e ai creditori intervenuti a norma dell'articolo 499 del
codice di procedura civile, con invito a far pervenire le loro
osservazioni sulle condizioni di vendita, e se trattasi di aeromobile
straniero al console dello Stato del quale l'aeromobile ha la
nazionalita'.
Nel termine di trenta giorni dalla notificazione e non oltre
novanta giorni dal pignoramento, il creditore istante e' tenuto a
depositare, presso la cancelleria del giudice competente ai sensi
dell'articolo 1055, il ricorso notificato e l'estratto del registro
di iscrizione dell'aeromobile dal quale risultino le ipoteche
trascritte; di essi si forma, a norma dell'articolo 488 del codice di
procedura civile, fascicolo insieme con l'atto di pignoramento, con
il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 1061 di questo
codice, e con le eventuali osservazioni scritte degli interessati
sulle condizioni di vendita.