(Codice della navigazione-art. 1064)
                             Art. 1064. 
                        (Domanda di vendita). 
 
  Non prima di trenta e non oltre novanta giorni dal pignoramento, il
creditore pignorante o uno dei creditori muniti di  titolo  esecutivo
puo' chiedere la vendita dell'aeromobile o della quota  di  esso  con
ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 1055. 
 
  Il ricorso e' notificato al  proprietario  debitore,  ai  creditori
ipotecari, e ai creditori intervenuti a norma dell'articolo  499  del
codice di procedura civile,  con  invito  a  far  pervenire  le  loro
osservazioni sulle condizioni di vendita, e se trattasi di aeromobile
straniero al  console  dello  Stato  del  quale  l'aeromobile  ha  la
nazionalita'. 
 
  Nel termine di  trenta  giorni  dalla  notificazione  e  non  oltre
novanta giorni dal pignoramento, il creditore  istante  e'  tenuto  a
depositare, presso la cancelleria del  giudice  competente  ai  sensi
dell'articolo 1055, il ricorso notificato e l'estratto  del  registro
di  iscrizione  dell'aeromobile  dal  quale  risultino  le   ipoteche
trascritte; di essi si forma, a norma dell'articolo 488 del codice di
procedura civile, fascicolo insieme con l'atto di  pignoramento,  con
il certificato di cui all'ultimo comma dell'articolo 1061  di  questo
codice, e con le eventuali  osservazioni  scritte  degli  interessati
sulle condizioni di vendita.