(Codice della navigazione-art. 1065)
                             Art. 1065. 
 (Designazione del giudice dell'esecuzione e stima dell'aeromobile). 
 
  Sulla presentazione del fascicolo di cui  al  precedente  articolo,
eseguita  dal  cancelliere,   il   giudice,   competente   ai   sensi
dell'articolo 1055, provvede alla nomina del giudice  dell'esecuzione
e richiede al Registro aeronautico italiano la stima dell'aeromobile,
fissando un termine, non superiore a trenta giorni, per  il  deposito
della relazione di stima. 
 
  Se l'autorizzazione a intraprendere uno  o  piu'  viaggi  e'  stata
seguita dagli adempimenti di cui all'articolo 652, secondo comma, non
si fa luogo alla richiesta di stima se non dopo  dieci  e  non  oltre
trenta giorni dal compimento del viaggio.