(Codice della navigazione-art. 1066)
                             Art. 1066. 
                       (Ordinanza di vendita). 
 
  Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di  stima,  il
giudice  dell'esecuzione,  sentito  il  debitore   proprietario,   il
creditore precettante e istante e  i  creditori  ipotecari  e  quelli
intervenuti, nonche' il console dello Stato, del  quale  l'aeromobile
ha la nazionalita', dispone la vendita con o senza incanto. 
 
  L'ordinanza di vendita con incanto deve  contenere  le  indicazioni
prescritte nell'articolo 656. 
 
  L'ordinanza di vendita senza incanto deve contenere le  indicazioni
prescritte nell'articolo 532 secondo comma del  codice  di  procedura
civile.