Art. 1066.
(Ordinanza di vendita).
Trascorsi cinque giorni dal deposito della relazione di stima, il
giudice dell'esecuzione, sentito il debitore proprietario, il
creditore precettante e istante e i creditori ipotecari e quelli
intervenuti, nonche' il console dello Stato, del quale l'aeromobile
ha la nazionalita', dispone la vendita con o senza incanto.
L'ordinanza di vendita con incanto deve contenere le indicazioni
prescritte nell'articolo 656.
L'ordinanza di vendita senza incanto deve contenere le indicazioni
prescritte nell'articolo 532 secondo comma del codice di procedura
civile.