(Codice della navigazione-art. 1067)
                             Art. 1067. 
      (Notificazione e pubblicita' dell'ordinanza di vendita). 
 
  L'ordinanza di vendita e' notificata a  cura  del  cancelliere  del
giudice  dell'esecuzione  alle  persone  indicate  nel  primo   comma
dell'articolo precedente che non sono comparse. 
 
  L'ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del cancelliere  in
margine al pignoramento. Copia di essa  e'  affissa  nell'albo  della
pretura del luogo  dove  si  svolge  l'esecuzione,  in  quello  della
direzione di aeroporto, e  nell'albo  della  Reale  unione  nazionale
aeronautica. Il giudice  puo'  anche  disporne  la  pubblicazione  in
periodici aeronautici.