Art. 1067.
(Notificazione e pubblicita' dell'ordinanza di vendita).
L'ordinanza di vendita e' notificata a cura del cancelliere del
giudice dell'esecuzione alle persone indicate nel primo comma
dell'articolo precedente che non sono comparse.
L'ordinanza inoltre deve essere annotata a cura del cancelliere in
margine al pignoramento. Copia di essa e' affissa nell'albo della
pretura del luogo dove si svolge l'esecuzione, in quello della
direzione di aeroporto, e nell'albo della Reale unione nazionale
aeronautica. Il giudice puo' anche disporne la pubblicazione in
periodici aeronautici.