(CODICE CIVILE-art. 1033)
                             Art. 1033. 
 
               (Obbligo di dare passaggio alle acque). 
 
  Il proprietario e' tenuto a dare passaggio per i  suoi  fondi  alle
acque di ogni specie che si vogliono condurre da  parte  di  chi  ha,
anche solo temporaneamente, il diritto di utilizzarle per  i  bisogni
della vita o per usi agrari o industriali. 
 
  Sono esenti da questa servitu' le case, i cortili, i giardini e  le
aie ad esse attinenti.