(CODICE CIVILE-art. 1035)
                             Art. 1035. 
 
                  (Attraversamento di acquedotti). 
 
  Chi vuol condurre l'acqua per il fondo altrui puo' attraversare  al
disopra o al disotto gli acquedotti preesistenti,  appartengano  essi
al proprietario del  fondo  o  ad  altri,  purche'  esegua  le  opere
necessarie a impedire  ogni  danno  o  alterazione  degli  acquedotti
stessi.