(CODICE CIVILE-art. 1036)
                             Art. 1036. 
 
               (Attraversamento di fiumi o di strade). 
 
  Se  per  la  condotta  delle  acque  occorre  attraversare   strade
pubbliche o corsi di acque pubbliche,  si  osservano  le  leggi  e  i
regolamenti sulle strade e sulle acque.