(CODICE CIVILE-art. 1037)
                             Art. 1037. 
 
          (Condizioni per la costituzione della servitu'). 
 
  Chi vuol far passare le acque sul fondo altrui deve dimostrare  che
puo'  disporre  dell'acqua  durante  il  tempo  per  cui  chiede   il
passaggio; che la medesima e' sufficiente per l'uso al quale si  vuol
destinare; che il passaggio richiesto e' il  piu'  conveniente  e  il
meno  pregiudizievole  al  fondo  servente,   avuto   riguardo   alle
condizioni dei fondi vicini, al pendio e alle altre condizioni per la
condotta, per il corso e lo sbocco delle acque.