(CODICE CIVILE-art. 1038)
                             Art. 1038. 
 
           (Indennita' per l'imposizione della servitu'). 
 
  Prima  d'imprendere  la  costruzione  dell'acquedotto,   chi   vuol
condurre acqua per il fondo altrui deve pagare il valore, secondo  la
stima, dei terreni da occupare,  senza  detrazione  delle  imposte  e
degli altri carichi inerenti  al  fondo,  oltre  l'indennita'  per  i
danni, ivi compresi quelli derivanti dalla separazione in due o  piu'
parti o da altro deterioramento del fondo da intersecare. 
 
  Per i terreni, pero', che sono occupati soltanto  per  il  deposito
delle materie estratte e per il getto dello spurgo non si deve pagare
che la meta' del valore del suolo, e sempre  senza  detrazione  delle
imposte e degli altri carichi inerenti; ma nei  terreni  medesimi  il
proprietario del fondo servente puo' fare piantagioni e  rimuovere  e
trasportare le materie ammucchiate, purche' tutto segua  senza  danno
dell'acquedotto, del suo spurgo e della sua riparazione.