(CODICE CIVILE-art. 1039)
                             Art. 1039. 
 
              (Indennita' per il passaggio temporaneo). 
 
  Qualora il passaggio delle acque sia domandato  per  un  tempo  non
maggiore di nove anni, il pagamento dei  valori  e  delle  indennita'
indicati dall'articolo precedente e' ristretto alla  sola  meta',  ma
con l'obbligo, scaduto il termine, di rimettere le cose nel primitivo
stato. 
 
  Il passaggio temporaneo  puo'  essere  reso  perpetuo  prima  della
scadenza del termine mediante il pagamento dell'altra meta'  con  gli
interessi legali dal giorno in cui il passaggio e'  stato  praticato;
scaduto il termine, non si tiene piu' conto  di  cio'  che  e'  stato
pagato per la concessione temporanea.