(CODICE CIVILE-art. 1040)
                             Art. 1040. 
 
                       (Uso dell'acquedotto). 
 
  Chi possiede un acquedotto nel fondo  altrui  non  puo'  immettervi
maggiore quantita' d'acqua, se l'acquedotto non ne  e'  capace  o  ne
puo' venir danno al fondo servente. 
 
  Se l'introduzione di una  maggior  quantita'  d'acqua  esige  nuove
opere, queste non possono farsi, se prima non se  ne  determinano  la
natura e la qualita' e non si paga la somma dovuta per  il  suolo  da
occupare e per i danni nel modo stabilito dall'art. 1038. 
 
  La stessa disposizioni si applica anche  quando  per  il  passaggio
attraverso  un  acquedotto  occorre  sostituire  una   tomba   a   un
ponte-canale o viceversa.