(CODICE CIVILE-art. 1041)
                             Art. 1041. 
 
                      (Letto dell'acquedotto). 
 
  E' sempre in facolta' del proprietario del fondo  servente  di  far
determinare stabilmente il letto dell'acquedotto con l'apposizione di
capisaldi o soglie da riportarsi a punti  fissi.  Se  pero'  di  tale
facolta'  egli  non  ha  fatto  uso  al   tempo   della   concessione
dell'acquedotto, deve sopportare la meta' delle spese occorrenti.