(CODICE CIVILE-art. 1042)
                             Art. 1042. 
 
    (Obblighi inerenti all'uso di corsi contigui a fondi altrui). 
 
  Se un corso d'acqua impedisce ai  proprietari  dei  fondi  contigui
l'accesso ai medesimi, o la continuazione  dell'irrigazione  o  dello
scolo  delle  acque,  coloro  che  si  servono  di  quel  corso  sono
obbligati,  in  proporzione  del  beneficio  che  ne  ritraggono,   a
costruire e a mantenere i ponti e i loro accessi sufficienti  per  un
comodo  e  sicuro  transito,  come  pure  le  botti  sotterranee,   i
ponti-canali o altre opere simili per continuare l'irrigazione  o  lo
scolo, salvi i diritti derivanti dal titolo o dall'usucapione.