(CODICE CIVILE-art. 1043)
                             Art. 1043. 
 
                         (Scarico coattivo). 
 
  Le  disposizioni  contenute  negli  articoli  precedenti   per   il
passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e' domandato
al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non  consente
di ricevere nel suo fondo. 
 
  Lo scarico puo' essere anche domandato per  acque  impure,  purche'
siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio  o
molestia.