Art. 1043.
(Scarico coattivo).
Le disposizioni contenute negli articoli precedenti per il
passaggio delle acque si applicano anche se il passaggio e' domandato
al fine di scaricare acque sovrabbondanti che il vicino non consente
di ricevere nel suo fondo.
Lo scarico puo' essere anche domandato per acque impure, purche'
siano adottate le precauzioni atte a evitare qualsiasi pregiudizio o
molestia.