(CODICE CIVILE-art. 1044)
                             Art. 1044. 
 
                             (Bonifica). 
 
  Ferme le disposizioni delle leggi  sulla  bonifica  e  sul  vincolo
forestale, il proprietario che intende prosciugare  o  bonificare  le
sue terre con fognature,  con  colmate  o  altri  mezzi  ha  diritto,
premesso il pagamento dell'indennita' e col minor danno possibile, di
condurre per fogne o per fossi le acque di scolo attraverso  i  fondi
che separano le sue terre da un corso d'acqua o  da  qualunque  altro
colatoio. 
 
  Se il prosciugamento risulta in  contrasto  con  gli  interessi  di
coloro che utilizzano le acque provenienti dal fondo paludoso,  e  se
gli opposti interessi non si possono conciliare con  opportune  opere
che  importino  una  spesa  proporzionata  allo  scopo,   l'autorita'
giudiziaria  da'   le   disposizioni   per   assicurare   l'interesse
prevalente, avuto in ogni caso riguardo alle esigenze generali  della
produzione. Se si fa luogo al prosciugamento, puo'  essere  assegnata
una congrua  indennita'  a  coloro  che  al  prosciugamento  si  sono
opposti.