(CODICE CIVILE-art. 1045)
                             Art. 1045. 
 
             (Utilizzazione di fogne o di fossi altrui). 
 
  I proprietari dei fondi attraversati da fogne o da fossi altrui,  o
che  altrimenti  possono  approfittare  dei  lavori  fatti  in  forza
dell'articolo precedente, hanno facolta' di servirsene per risanare i
loro fondi, a condizione  che  non  ne  venga  danno  ai  fondi  gia'
risanati  e  che  essi  sopportino  le  nuove  spese  occorrenti  per
modificare le opere gia' eseguite, affinche' queste siano in grado di
servire anche ai fondi attraversati, e inoltre sopportino  una  parte
proporzionale delle spese gia' fatte e di  quelle  richieste  per  il
mantenimento delle opere, le quali divengono comuni.