Art. 859 Distintivo d'onore per i mutilati e feriti di guerra 1. Possono fregiarsi dello speciale distintivo d'onore coloro i quali, in guerra, sono rimasti mutilati, hanno, cioe', perduto un organo, o sono rimasti visibilmente deturpati o feriti, esclusi coloro che hanno riportato ferite senza conseguenze notevoli e visibili tracce. 2. Il distintivo, in argento, e' conforme al modello depositato negli archivi di Stato. 3. Il contrassegno d'onore, senza alcun nastro, e' portato al lato sinistro del petto. 4. Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale deve risultare da un certificato rilasciato al mutilato dall'autorita' militare appositamente delegata. 5. Con decreto del Ministro della difesa e' stabilita l'autorita' competente a concedere le singole autorizzazioni, col rilascio dei relativi certificati, e le modalita' da seguirsi sia nel promuovere, sia nel porre in essere tali concessioni. 6. Il distintivo e' dato gratuitamente, a spese dello Stato, subito dopo l'autorizzazione, con le norme stabilite nel decreto di cui al comma 5. 7. I reclami, in materia, devono essere rivolti all'autorita' competente a concedere l'autorizzazione. Se tale autorita' trova il reclamo fondato, l'accoglie senz'altro, disponendo in conseguenza. In caso contrario, ne riferisce succintamente al Ministero della difesa per le ulteriori decisioni, fornendo i chiarimenti necessari. 8. L'autorizzazione puo' revocarsi, per gravi motivi di ordine morale, con provvedimento del Ministro della difesa, su proposta delle autorita' militari territoriali e previo parere di una commissione, composta di un ufficiale generale o ammiraglio, presidente, e di due funzionari dell'Amministrazione della difesa, di qualifica dirigenziale.