Art. 859 
 
        Distintivo d'onore per i mutilati e feriti di guerra 
 
1. Possono fregiarsi  dello  speciale  distintivo  d'onore  coloro  i
quali, in guerra, sono rimasti mutilati,  hanno,  cioe',  perduto  un
organo, o sono  rimasti  visibilmente  deturpati  o  feriti,  esclusi
coloro che  hanno  riportato  ferite  senza  conseguenze  notevoli  e
visibili tracce. 
2. Il distintivo, in argento, e' conforme al modello depositato negli
archivi di Stato. 
3. Il contrassegno d'onore, senza alcun nastro, e'  portato  al  lato
sinistro del petto. 
4.  Per  fregiarsi  di   tale   distintivo   occorre   una   speciale
autorizzazione, la quale deve risultare da un certificato  rilasciato
al mutilato dall'autorita' militare appositamente delegata. 
5. Con decreto del Ministro della  difesa  e'  stabilita  l'autorita'
competente a concedere le singole autorizzazioni,  col  rilascio  dei
relativi certificati, e le modalita' da seguirsi sia nel  promuovere,
sia nel porre in essere tali concessioni. 
6. Il distintivo e' dato gratuitamente, a spese dello  Stato,  subito
dopo l'autorizzazione, con le norme stabilite nel decreto di  cui  al
comma 5. 
7.  I  reclami,  in  materia,  devono  essere  rivolti  all'autorita'
competente a concedere l'autorizzazione. Se tale autorita'  trova  il
reclamo fondato, l'accoglie senz'altro, disponendo in conseguenza. In
caso contrario, ne riferisce succintamente al Ministero della  difesa
per le ulteriori decisioni, fornendo i chiarimenti necessari. 
8. L'autorizzazione  puo'  revocarsi,  per  gravi  motivi  di  ordine
morale, con provvedimento del  Ministro  della  difesa,  su  proposta
delle  autorita'  militari  territoriali  e  previo  parere  di   una
commissione,  composta  di  un  ufficiale  generale   o   ammiraglio,
presidente, e di due funzionari dell'Amministrazione della difesa, di
qualifica dirigenziale.