Art. 861 
 
       Distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra 
 
1. Il distintivo d'onore per gli  orfani  dei  caduti  in  guerra  e'
conforme al modello depositato negli archivi di Stato. 
2. Sono autorizzati a fregiarsi del distintivo di cui al comma 1  gli
orfani e le orfane dei militari, militarizzati e assimilati, morti in
combattimento o in seguito a ferite causate dai mezzi d'offesa  e  di
difesa del nemico. 
3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e  2  si  riferiscono  anche
agli orfani dei militari morti nelle condizioni indicate nel comma 2,
prestando servizio presso gli eserciti alleati.