Art. 861 Distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra 1. Il distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra e' conforme al modello depositato negli archivi di Stato. 2. Sono autorizzati a fregiarsi del distintivo di cui al comma 1 gli orfani e le orfane dei militari, militarizzati e assimilati, morti in combattimento o in seguito a ferite causate dai mezzi d'offesa e di difesa del nemico. 3. Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si riferiscono anche agli orfani dei militari morti nelle condizioni indicate nel comma 2, prestando servizio presso gli eserciti alleati.