Art. 259. 
 
  In condizioni normali di lavoro,  l'atmosfera  del  sotterraneo  e'
considerata idonea se, nel turno  piu'  numeroso,  nelle  vie  e  nei
cantieri  accessibili  agli  operai,  la  percentuale  in  volume  di
ossigeno raggiunga almeno il 19,5, la temperatura sia  contenuta  nei
limiti stabiliti dagli  articoli  281  e  282,  e  siano  assenti,  o
comunque  in  percentuali  non  superiori  a  quelle  indicate  dagli
articoli 411 e 412, gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi. 
  Il peso di polvere per m  cubi  d'aria  ed  il  massimo  numero  di
particelle presenti per cm cubi d'aria devono rimanere  entro  limiti
tollerabili per l'organismo umano e riconosciuti idonei dal  Ministro
per l'industria e commercio, sentito  il  Consiglio  superiore  delle
miniere, per categorie di miniere in relazione  al  tipo  di  polveri
nocive prodotte.