Art. 259. In condizioni normali di lavoro, l'atmosfera del sotterraneo e' considerata idonea se, nel turno piu' numeroso, nelle vie e nei cantieri accessibili agli operai, la percentuale in volume di ossigeno raggiunga almeno il 19,5, la temperatura sia contenuta nei limiti stabiliti dagli articoli 281 e 282, e siano assenti, o comunque in percentuali non superiori a quelle indicate dagli articoli 411 e 412, gas infiammabili, tossici o altrimenti nocivi. Il peso di polvere per m cubi d'aria ed il massimo numero di particelle presenti per cm cubi d'aria devono rimanere entro limiti tollerabili per l'organismo umano e riconosciuti idonei dal Ministro per l'industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, per categorie di miniere in relazione al tipo di polveri nocive prodotte.