Art. 625. 
 
Istituzioni scolastiche  ed  educative  -  Iniziative  a  favore  dei
                lavoratori italiani e loro congiunti 
 
  1. Il Governo della Repubblica ha facolta' di istituire,  mantenere
e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative. 
  2. L'azione dello Stato nei riguardi delle  scuole  e  delle  altre
istituzioni educative di cui al comma 1 e' esercitata  dal  Ministero
degli affari esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari. 
  3. Il Ministero degli  affari  esteri  inoltre  promuove  ed  attua
all'estero  iniziative  scolastiche   e   attivita'   di   assistenza
scolastica  a  favore  dei  lavoratori  italiani  e  loro   congiunti
emigrati.