Art. 625. Istituzioni scolastiche ed educative - Iniziative a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti 1. Il Governo della Repubblica ha facolta' di istituire, mantenere e sussidiare all'estero scuole ed altre istituzioni educative. 2. L'azione dello Stato nei riguardi delle scuole e delle altre istituzioni educative di cui al comma 1 e' esercitata dal Ministero degli affari esteri per mezzo degli agenti diplomatici e consolari. 3. Il Ministero degli affari esteri inoltre promuove ed attua all'estero iniziative scolastiche e attivita' di assistenza scolastica a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti emigrati.