Art. 626. 
             Amministrazione, coordinamento e vigilanza 
  1.  Per  amministrare,  coordinare  e  vigilare   le   scuole,   le
istituzioni educative e le altre iniziative di cui  all'articolo  625
e'  messo  a  disposizione  del  Ministero  degli  affari  esteri  un
contingente di personale con qualifica dirigenziale o  con  qualifica
funzionale  non  inferiore  alla  settima,  appartenente   ai   ruoli
dell'amministrazione   centrale   e   periferica    della    pubblica
istruzione,dell'amministrazione   universitaria   e   di    personale
ispettivo tecnico, direttivo  e  docente  della  scuola,  nel  limite
complessivo di  100  unita'  e,  comunque,  nel  rispetto  di  quanto
disposto dall'articolo 456. 
  2. Presso gli uffici diplomatici e consolari, ai quali e'  affidata
l'amministrazione di  istituzioni  scolastiche  italiane  funzionanti
all'estero,  e'  assegnato  un  contingente  di  personale  ispettivo
tecnico  e  direttivo  per   lo   svolgimento   delle   funzioni   di
coordinamento  e  di  assistenza  tecnica.   Detto   contingente   e'
determinato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri,
di concerto con il  Ministro  della  pubblica  istruzione  e  con  il
Ministro del tesoro. 
  3. Il personale di cui ai commi 1 e 2 e' collocato fuori ruolo, con
provvedimenti  adottati  dall'amministrazione  di  appartenenza,   di
concerto con il Ministero  degli  affari  esteri  e  con  quello  del
tesoro. Ad esso sono affidate mansioni corrispondenti alla  qualifica
ed al profilo professionale di appartenenza. 
  4. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo e' valido  a
tutti  gli  effetti  come  servizio  di   istituto   nel   ruolo   di
appartenenza.