(Codice della navigazione-art. 1075)
                             Art. 1075. 
                 (Notificazione del provvedimento). 
 
  Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore,  deve
essere notificato al proprietario ed al comandante. Esso deve  essere
notificato anche al proprietario non  esercente,  se  chi  agisce  e'
creditore  dell'esercente  non  proprietario  ed  e'   assistito   da
privilegio aeronautico, e al terzo  proprietario,  se  si  tratta  di
aeromobile o quota di aeromobile gravati da privilegi o da ipoteche. 
 
  Se si tratta di aeromobile in corso di viaggio,  il  giudice  adito
puo' prescrivere che la notificazione del procedimento al  comandante
sia  eseguita  con  le   modalita'   indicate   nel   secondo   comma
dell'articolo 650.