Art. 1075.
(Notificazione del provvedimento).
Il provvedimento di autorizzazione, ad istanza del creditore, deve
essere notificato al proprietario ed al comandante. Esso deve essere
notificato anche al proprietario non esercente, se chi agisce e'
creditore dell'esercente non proprietario ed e' assistito da
privilegio aeronautico, e al terzo proprietario, se si tratta di
aeromobile o quota di aeromobile gravati da privilegi o da ipoteche.
Se si tratta di aeromobile in corso di viaggio, il giudice adito
puo' prescrivere che la notificazione del procedimento al comandante
sia eseguita con le modalita' indicate nel secondo comma
dell'articolo 650.