(Codice della navigazione-art. 1076)
                             Art. 1076. 
                  (Pubblicita' del provvedimento). 
 
  Il provvedimento notificato e', a cura  del  creditore,  trascritto
nel registro d'iscrizione dell'aeromobile e, per gli  aeromobili  che
ne sono provvisti, annotato sul certificato di immatricolazione.