(Codice della navigazione-art. 1077)
                             Art. 1077. 
                       (Revoca del sequestro). 
 
  Il giudice competente a sensi del secondo comma dell'articolo 1055,
ovvero il giudice avanti il quale pende  il  giudizio  di  convalida,
revoca, con  decreto,  il  provvedimento  di  autorizzazione,  se  il
debitore prova di aver costituito cauzione pari alla minor somma  tra
il valore dell'aeromobile e l'ammontare del  credito  e  delle  spese
giudiziali, ovvero se, trattandosi di crediti per danni a terzi sulla
superficie, il debitore stesso produce la nota vistata  dal  ministro
per l'aeronautica o la polizza di assicurazione.