Art. 1077.
(Revoca del sequestro).
Il giudice competente a sensi del secondo comma dell'articolo 1055,
ovvero il giudice avanti il quale pende il giudizio di convalida,
revoca, con decreto, il provvedimento di autorizzazione, se il
debitore prova di aver costituito cauzione pari alla minor somma tra
il valore dell'aeromobile e l'ammontare del credito e delle spese
giudiziali, ovvero se, trattandosi di crediti per danni a terzi sulla
superficie, il debitore stesso produce la nota vistata dal ministro
per l'aeronautica o la polizza di assicurazione.