(CODICE CIVILE-art. 1047)
                             Art. 1047. 
 
                     (Contenuto della servitu'). 
 
  Chi ha diritto di derivare acque da fiumi, torrenti, rivi,  canali,
laghi o serbatoi puo', qualora sia necessario, appoggiare o infiggere
una chiusa alle sponde, con l'obbligo pero' di pagare l'indennita'  e
di fare e mantenere le opere atte  ad  assicurare  i  fondi  da  ogni
danno.