(CODICE CIVILE-art. 1048)
                             Art. 1048. 
 
                      (Obblighi degli utenti). 
 
  Nella derivazione e nell'uso delle acque  a  norma  del  precedente
articolo, deve evitarsi tra gli utenti superiori e gli inferiori ogni
vicendevole pregiudizio che possa provenire  dallo  stagnamento,  dal
rigurgito o dalla diversione delle acque medesime.