Art. 862 
 
             Distintivo d'onore per mutilati in servizio 
 
1. I militari delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza
che hanno riportato in servizio e per causa di servizio, ma  non  per
fatti di guerra, ferite o lesioni, con esiti gravi di  mutilazioni  o
di permanenti alterazioni nella funzionalita' di  organi  importanti,
possono fregiarsi dello speciale distintivo d'onore. 
2. Il distintivo e' d'argento porta la scritta «Mutilato in servizio»
ed e' conforme al modello depositato negli archivi di Stato. 
3. Il distintivo d'onore di cui  al  presente  articolo  senza  alcun
nastro, e' portato al lato sinistro del petto. 
4.  Per  fregiarsi  di   tale   distintivo   occorre   una   speciale
autorizzazione, la quale deve risultare da un certificato  rilasciato
al mutilato dal competente ministro o comandante generale. 
5.  Il   distintivo   d'onore   e'   dato   gratuitamente   a   spese
dell'Amministrazione subito dopo l'autorizzazione.