Art. 862 Distintivo d'onore per mutilati in servizio 1. I militari delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per causa di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalita' di organi importanti, possono fregiarsi dello speciale distintivo d'onore. 2. Il distintivo e' d'argento porta la scritta «Mutilato in servizio» ed e' conforme al modello depositato negli archivi di Stato. 3. Il distintivo d'onore di cui al presente articolo senza alcun nastro, e' portato al lato sinistro del petto. 4. Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale deve risultare da un certificato rilasciato al mutilato dal competente ministro o comandante generale. 5. Il distintivo d'onore e' dato gratuitamente a spese dell'Amministrazione subito dopo l'autorizzazione.