Art. 864 
 
              Distintivo d'onore per feriti in servizio 
 
1. I militari delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza
che hanno riportato in servizio e per cause di servizio, ma  non  per
fatti di guerra, ferite o lesioni interessanti in modo  grave  e  con
esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per
le quali non e' stato concesso il distintivo di onore per i  mutilati
di cui all'articolo 862, possono essere autorizzati  a  fregiarsi  di
uno speciale distintivo conforme al modello depositato negli  archivi
di Stato. 
2. Il distintivo d'onore di cui al comma 1 puo' essere concesso  piu'
volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti  nei  quali
le ferite o le lesioni sono state riportate.