Art. 866 
 
                          Norme applicabili 
 
1.  Ai  distintivi  d'onore  previsti  dalla  presente  sezione  sono
applicabili  le  disposizioni  che  disciplinano  la  perdita   delle
medaglie  e  della  croce  al  valor  militare  e  delle  distinzioni
onorifiche di guerra, contenute nel libro IV del titolo VIII del capo
V della sezione II del codice e nella sezione III del  presente  capo
III.