Art. 164. 
 
  Le macchine per riempire  bottiglie  di  vetro  con  liquidi  sotto
pressione devono essere provvisti di  schermi  atti  a  trattenere  i
frammenti di vetro in caso di scoppio della bottiglia. 
  Detti schermi devono essere adottati anche  per  le  operazioni  di
chiusura  delle  bottiglie  quando  per  queste  operazioni  esistono
fondati pericoli di scoppio.