Art. 260. 
 
  Le correnti di aria naturale, quando non  provvedono  efficacemente
alle esigenze di cui al presente titolo, devono essere  integrate  da
correnti attivate da ventilatori meccanici. 
  Le correnti d'aria  principali,  attivate  da  ventilatori,  devono
essere dirette nel senso prevalente delle  correnti  d'aria  naturali
quando queste non  siano  trascurabili  rispetto  a  quelle  attivate
meccanicamente. 
  E' ammessa deroga alla norma di  cui  al  comma  precedente  quando
l'ingegnere capo riconosca che difficolta' tecniche si oppongano e le
esigenze della sicurezza lo consentano.