Art. 628. 
                Acquisto o costruzione degli edifici 
 
  1. Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a  uso
delle scuole italiane all'estero la  cassa  depositi  e  prestiti  e'
autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante  rate
d'ammortamento da pagarsi con i relativi  interessi  a  carico  dello
stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. 
  2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1 e' limitato in modo  che
le quote d'ammortamento comprensive degli interessi  siano  contenute
nei limiti della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio. 
  3. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1
si applicano le norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato
e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto cio' sia  possibile
e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.