Art. 628. Acquisto o costruzione degli edifici 1. Per provvedere all'acquisto e alla costruzione di edifici a uso delle scuole italiane all'estero la cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui allo Stato, estinguibili mediante rate d'ammortamento da pagarsi con i relativi interessi a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. 2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1 e' limitato in modo che le quote d'ammortamento comprensive degli interessi siano contenute nei limiti della disponibilita' del relativo capitolo di bilancio. 3. Nel procedere agli acquisti o alle costruzioni di cui al comma 1 si applicano le norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato e sull'esecuzione delle opere pubbliche in quanto cio' sia possibile e compatibile con le leggi e con gli usi vigenti nel luogo.