Art. 629. 
                             Ordinamento 
 
  1. Con provvedimenti adottati di concerto  con  il  Ministro  della
pubblica  istruzione  le  scuole  italiane  statali  all'estero  sono
conformate per il loro ordinamento, salvo varianti rese necessarie da
particolari esigenze locali, alle corrispondenti scuole  statali  del
territorio nazionale. Ai titoli  di  studio  in  esse  conseguiti  e'
riconosciuto valore legale. 
  2. I programmi didattici delle predette scuole sono  approvati  con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il  Ministro
della pubblica istruzione.