Art. 631. Libri di testo 1. Salvo quanto previsto nel presente articolo si applicano, in materia di libri di testo, le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, capo V del presente testo unico. 2. Agli alunni delle scuole elementari italiane funzionanti all'estero, statali e autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato italiano e agli iscritti e frequentanti le altre istituzioni educative o partecipanti alle altre iniziative scolastiche dell'istruzione elementare i libri di testo sono forniti gratuitamente dal Ministero degli affari esteri. 3. Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo adottati nelle scuole e nelle istituzioni di cui al comma 2 e' quello stabilito a termini dell'articolo 153. 4. Per i libri di testo che siano difformi, per le particolari caratteristiche delle anzidette scuole ed istituzioni funzionanti all'estero, dai libri adottati nel territorio nazionale, il prezzo massimo di copertina e' stabilito annualmente con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'industria e commercio. 5. Lo sconto sul prezzo di copertina di cui all'articolo 153, comma 2 e' praticato anche per gli acquisti effettuati a carico del Ministero degli affari esteri.