Art. 632. 
                       Contributi degli alunni 
 
  1. Gli alunni degli istituti  e  scuole  di  istruzione  secondaria
superiore sono tenuti al pagamento  di  contributi  annuali,  la  cui
misura e' determinata dal Ministro degli affari esteri, con  riguardo
alla sede e al tipo di scuola, in modo che non  superi  i  due  terzi
dell'ammontare annuo delle tasse cui sono obbligati  gli  alunni  dei
corrispondenti istituti e scuole statali del territorio nazionale. 
  2. Gli alunni delle scuole materne  e  delle  scuole  elementari  e
medie sono di norma esentati dal pagamento di tasse e contributi.