Art. 1080.
(Applicabilita' delle disposizioni penali).
Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o
di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un delitto
previsto dal presente codice, e' punito a norma del medesimo. Il
colpevole che sia stato giudicato all'estero e' giudicato nuovamente
nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta.
Le disposizioni penali di questo codice non si applicano ai
componenti dell'equipaggio e ai passeggeri di nave o di aeromobile
stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.