(Codice della navigazione-art. 1080)
                             Art. 1080. 
             (Applicabilita' delle disposizioni penali). 
 
  Il cittadino o lo straniero, che, essendo al servizio di una nave o
di un aeromobile nazionale, commette in territorio estero un  delitto
previsto dal presente codice, e' punito  a  norma  del  medesimo.  Il
colpevole che sia stato giudicato all'estero e' giudicato  nuovamente
nello Stato, qualora il ministro della giustizia ne faccia richiesta. 
 
  Le disposizioni  penali  di  questo  codice  non  si  applicano  ai
componenti dell'equipaggio e ai passeggeri di nave  o  di  aeromobile
stranieri, salvo che sia diversamente stabilito.