(Codice della navigazione-art. 1082)
                             Art. 1082. 
                         (Pene accessorie). 
 
  Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono,
oltre quelle stabilite dal codice penale: 
  1) l'interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici,
se si tratta di delitti commessi da persone  fornite  rispettivamente
dei titoli previsti negli articoli 123, 739; 
  2) l'interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se  si
tratta di delitti commessi dagli altri  appartenenti  rispettivamente
al personale marittimo o alla gente dell'aria. 
 
  Le pene accessorie per le  contravvenzioni  previste  dal  presente
codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale: 
  1)  la  sospensione  dai  titoli  professionali  marittimi,   della
navigazione interna o aeronautici, se si ritratta di  contravvenzioni
commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente  ovvero
da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna; 
  2) la sospensione, dalla professione marittima o aeronautica o alla
professione   della   navigazione   interna,   se   si   tratta    di
contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n.  2  del  comma
precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della  navigazione
interna.