Art. 1082.
(Pene accessorie).
Le pene accessorie per i delitti previsti dal presente codice sono,
oltre quelle stabilite dal codice penale:
1) l'interdizione dai titoli professionali marittimi o aeronautici,
se si tratta di delitti commessi da persone fornite rispettivamente
dei titoli previsti negli articoli 123, 739;
2) l'interdizione dalla professione marittima o aeronautica, se si
tratta di delitti commessi dagli altri appartenenti rispettivamente
al personale marittimo o alla gente dell'aria.
Le pene accessorie per le contravvenzioni previste dal presente
codice sono, oltre quelle stabilite dal codice penale:
1) la sospensione dai titoli professionali marittimi, della
navigazione interna o aeronautici, se si ritratta di contravvenzioni
commesse dalle persone indicate nel n. 1 del comma precedente ovvero
da comandanti, ufficiali e sottufficiali della navigazione interna;
2) la sospensione, dalla professione marittima o aeronautica o alla
professione della navigazione interna, se si tratta di
contravvenzioni commesse dalle persone indicate nel n. 2 del comma
precedente, ovvero dagli appartenenti al personale della navigazione
interna.