Art. 1083.
(Effetti e durata delle pene accessorie).
L'interdizione perpetua dai titoli professionali marittimi o
aeronautici priva il condannato della capacita' di esercitare
qualunque funzione o servizio per i quali sia richiesto uno dei
titoli indicati negli articoli 123, 739. L'interdizione temporanea
priva della detta capacita' per un tempo non inferiore a un mese e
non superiore a cinque anni. L'interdizione importa altresi' la
decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti.
L'interdizione perpetua dalla professione marittima o aeronautica
priva il condannato della capacita' di esercitare la professione
marittima o aeronautica. L'interdizione temporanea priva della detta
capacita' per un tempo non inferiore a un mese e non superiore a
cinque anni. L'interdizione importa altresi' la decadenza
dall'abilitazione relativa alla professione anzidetta.
La sospensione dai titoli professionali marittimi, della
navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto di
esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali sia richiesto
uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134, 739, per un tempo
non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni.
La sospensione dalla professione marittima o aeronautica o dalla
professione della navigazione interna priva il condannato del diritto
di esercitare la professione, per un tempo non inferiore a quindici
giorni e non superiore a due anni.
La durata di tali pene, quando nei singoli casi non sia
espressamente determinata dalla legge, e' uguale a quella della pena
principale inflitta o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione
per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo'
oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna
specie di pena accessoria.
Alle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione previste
nel presente articolo si applicano rispettivamente le disposizioni
relative alla interdizione da una professione e alla sospensione
dall'esercizio di una professione.