(Codice della navigazione-art. 1083)
                             Art. 1083. 
              (Effetti e durata delle pene accessorie). 
 
  L'interdizione  perpetua  dai  titoli  professionali  marittimi   o
aeronautici  priva  il  condannato  della  capacita'  di   esercitare
qualunque funzione o servizio per  i  quali  sia  richiesto  uno  dei
titoli indicati negli articoli 123,  739.  L'interdizione  temporanea
priva della detta capacita' per un tempo non inferiore a  un  mese  e
non superiore a  cinque  anni.  L'interdizione  importa  altresi'  la
decadenza dell'abilitazione relativa ai titoli anzidetti. 
 
  L'interdizione perpetua dalla professione marittima  o  aeronautica
priva il condannato della  capacita'  di  esercitare  la  professione
marittima o aeronautica. L'interdizione temporanea priva della  detta
capacita' per un tempo non inferiore a un  mese  e  non  superiore  a
cinque   anni.   L'interdizione   importa   altresi'   la   decadenza
dall'abilitazione relativa alla professione anzidetta. 
 
  La  sospensione   dai   titoli   professionali   marittimi,   della
navigazione interna o aeronautici priva il condannato del diritto  di
esercitare qualsiasi funzione o servizio, per i quali  sia  richiesto
uno dei titoli indicati negli articoli 123, 134, 739,  per  un  tempo
non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni. 
 
  La sospensione dalla professione marittima o  aeronautica  o  dalla
professione della navigazione interna priva il condannato del diritto
di esercitare la professione, per un tempo non inferiore  a  quindici
giorni e non superiore a due anni. 
 
  La  durata  di  tali  pene,  quando  nei  singoli  casi   non   sia
espressamente determinata dalla legge, e' uguale a quella della  pena
principale inflitta o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione
per insolvibilita' del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa puo'
oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna
specie di pena accessoria. 
 
  Alle pene accessorie dell'interdizione e della sospensione previste
nel presente articolo si applicano  rispettivamente  le  disposizioni
relative alla interdizione da  una  professione  e  alla  sospensione
dall'esercizio di una professione.