(Codice della navigazione-art. 1085)
                             Art. 1085. 
(Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore). 
 
  Se un delitto non previsto dal presente codice e'  commesso  da  un
componente dell'equipaggio della nave  o  dell'aeromobile  contro  un
superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni,
la pena e' aumentata fino  a  un  terzo,  quando  la  qualita'  della
persona offesa non e' elemento costitutivo o  circostanza  aggravante
del delitto. 
 
  La stessa disposizione si applica  se  un  passeggero  commette  un
delitto non previsto dal presente codice contro il  comandante  o  un
ufficiale della nave  ovvero  contro  il  comandante  o  un  graduato
dell'aeromobile nell'atto o a causa  dell'adempimento  delle  di  lui
funzioni.