Art. 1085. (Aggravante per i delitti comuni commessi in danno di un superiore). Se un delitto non previsto dal presente codice e' commesso da un componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile contro un superiore nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni, la pena e' aumentata fino a un terzo, quando la qualita' della persona offesa non e' elemento costitutivo o circostanza aggravante del delitto. La stessa disposizione si applica se un passeggero commette un delitto non previsto dal presente codice contro il comandante o un ufficiale della nave ovvero contro il comandante o un graduato dell'aeromobile nell'atto o a causa dell'adempimento delle di lui funzioni.