(Codice della navigazione-art. 1086)
                             Art. 1086. 
       (Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie). 
 
  La meta' delle somme versate a titolo  di  pene  pecuniarie  per  i
resti previsti dal presente codice e' devoluta alla  cassa  nazionale
per la previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai  lavoratori
portuali o alle casse di soccorso  del  personale  della  navigazione
interna, ovvero  alla  cassa  nazionale  di  previdenza  della  gente
dell'aria.