Art. 1086.
(Devoluzione di parte delle somme per pene pecuniarie).
La meta' delle somme versate a titolo di pene pecuniarie per i
resti previsti dal presente codice e' devoluta alla cassa nazionale
per la previdenza marinara o al fondo per l'assistenza ai lavoratori
portuali o alle casse di soccorso del personale della navigazione
interna, ovvero alla cassa nazionale di previdenza della gente
dell'aria.